(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36  del
                         13 settembre 2017) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis) 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»; 
  Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n.  10  (Legge  obiettivo
per la gestione  degli  ungulati  in  Toscana.  Modifiche  alla  l.r.
3/1994); 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella
seduta del 23 marzo 2017; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 3 aprile 2017, n. 352; 
  Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con
osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 15 maggio 2017; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 29  agosto  2017,  n.
934; 
  Considerato quanto segue: 
    1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni  in  materia
faunistico venatoria effettuato con la legge regionale 1° marzo 2016,
n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia  e
pesca nel mare  e  nelle  acque  interne  in  attuazione  della  l.r.
22/2015. Modifiche alle  leggi  regionali  3/1994,  3/1995,  20/2002,
7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r.  3/1994,  e'  necessario
intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle  al
nuovo assetto delle competenze istituzionali; 
    Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso  agli  ambiti
territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria
degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso  agli  ambiti
territoriali di caccia) 
    2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in  materia
di ambiti territoriali di  caccia  (ATC),  introdotte  con  la  legge
regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di  ambiti
territoriali  di  caccia  (ATC).  Modifiche  alla  l.r.  3/1994),  e'
necessario disciplinare le norme per il  funzionamento  degli  ambiti
territoriali di caccia e, pertanto, sono  definite  le  modalita'  di
svolgimento delle sedute del comitato di gestione tenendo  conto  dei
principi della trasparenza e della pubblicita' degli atti; 
    3. E' necessario  stabilire  dei  criteri  per  l'utilizzo  delle
risorse disponibili da parte  degli  ATC  al  fine  di  garantire  il
corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge; 
    4. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori  sul
territorio regionale sono definiti la densita' venatoria e le  regole
per l'iscrizione agli  ATC  e  per  lo  svolgimento  della  mobilita'
venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti  in
Toscana; 
    Per quanto concerne il titolo II (Istituti  faunistici,  istituti
faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I
(Zone  di  protezione  lungo  le  rotte  dell'avifauna  ed  Oasi   di
protezione), capo II (Zone di ripopolamento e  cattura)  e  capo  III
(Centri pubblici  di  riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato
naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio) 
    5. Per la realizzazione delle finalita' ambientali proprie  degli
istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme
di dettaglio per la costituzione e la  gestione  degli  stessi.  Tali
norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine  di
semplificare le procedure tenendo conto dell'esperienza maturata;  in
particolare, al fine di garantire l'attuazione  della  pianificazione
territoriale,  e'  opportuno  prevedere  che  in  vigenza  del  piano
faunistico venatorio non siano ammesse variazioni; 
    Per quanto concerne il titolo  II,  capo  V  (Centri  privati  di
riproduzione  di  fauna  selvatica  allo  stato  naturale),  capo  VI
(Aziende  faunistico  venatorie),  capo  VII  (Aziende  agrituristico
venatorie), capo VIII (Aree per l'addestramento, l'allenamento  e  le
gare per cani) 
    6. Per la realizzazione delle finalita'  proprie  degli  istituti
faunistici privati  stabilite  dalla  legge  si  prevedono  norme  di
dettaglio  per  la  costituzione  e  per  la  gestione  degli  stessi
istituti. Tali  norme  vengono  in  parte  riconfermate  e  in  parte
aggiornate al fine di tener conto  dei  principi  di  semplificazione
amministrativa  nonche'  dell'esperienza  maturata  negli   anni   di
applicazione delle norme; 
    Per quanto concerne il titolo II, capo IX  (Aree  sottratte  alla
caccia programmata) 
    7. La definizione dei criteri  da  osservare  per  l'accoglimento
delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a  caccia
programmata  risponde  alla  necessita'  di  consentire  la  completa
realizzazione degli obiettivi programmati 
    Per quanto concerne il titolo III (Detenzione  e  allevamento  di
fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica) 
    8.  Per  garantire  una  gestione  degli  allevamenti  di   fauna
selvatica che assicuri il benessere degli animali  sono  riconfermate
le regole di dettaglio relative  al  rilascio  delle  autorizzazioni,
alle modalita' gestionali, al trasporto degli animali allevati  e  al
loro utilizzo come richiami vivi di caccia; 
    Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a  scopo  di
richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo) 
    9. L'attivita' di cattura degli uccelli per l'inanellamento e per
la cessione ai fini di richiamo e' aggiornata alla normativa  statale
prevista dall'art. 4, comma 3 della legge 157/1992; 
    Per  quanto  concerne  il  titolo   V   (Appostamenti)   capo   I
(Appostamenti) 
    10. L'appostamento fisso  di  caccia  rappresenta  una  specifica
modalita' di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le  norme
regolamentari  per  la  realizzazione  delle  diverse  tipologie   di
appostamenti, per il rilascio delle  autorizzazioni  e  per  il  loro
utilizzo sono aggiornate, tenendo conto dell'esperienza maturata,  al
fine anche di semplificare le relative procedure  amministrative.  In
particolare,  per  tutelare  la  sicurezza  nell'esercizio  venatorio
vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione
degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia  nei
pressi degli appostamenti stessi; 
    Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e
modalita' di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la
gestione faunistico venatoria degli ungulati),  capo  II  (Caccia  al
cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo
IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico) 
    11. Per garantire l'applicazione delle disposizioni  inerenti  la
gestione  straordinaria   degli   ungulati   nell'intero   territorio
regionale poste  con  l.r.  10/2016  vengono  indicate  le  norme  di
dettaglio  riguardanti  le  procedure  e  le  attivita'  di  gestione
relative alle aree vocate  e  non  vocate  per  ciascuna  specie,  le
modalita' omogenee di monitoraggio, gli specifici compiti  degli  ATC
ed dei titolari degli istituti  faunistici.  Inoltre,  sono  previste
disposizioni tecnico  operative  finalizzate  al  contenimento  delle
specie  per  perseguire   le   densita'   sostenibili   e   mantenere
l'equilibrio compatibile tra  le  popolazioni  animali  presenti,  le
produzioni agricole e l'ambiente; 
    Per quanto riguarda la gestione venatoria del  cervo  appenninico
viene confermata la disciplina che era stata disposta per gestire  le
popolazioni  in  modo   unitario,   in   accordo   con   la   Regione
Emilia-Romagna; 
    Per quanto concerne il  titolo  VII  (Abilitazioni  all'esercizio
venatorio e altre abilitazioni) capo  I  (Abilitazioni  all'esercizio
venatorio ed al prelievo selettivo degli ungulati) e capo  II  (Altre
abilitazioni) 
    12. sono stabilite  le  disposizioni  di  dettaglio  al  fine  di
indicare  le  modalita'   organizzative   per   il   rilascio   delle
abilitazioni previste dalla legge, le modalita'  di  valutazione  dei
candidati ed i loro requisiti di accesso; 
    Per quanto concerne  il  titolo  VIII  -  Sistema  informatizzato
faunistico venatorio regionale (SIFV), capo I (Sistema informatizzato
faunistico venatorio regionale (SIFV) 
    13. Si definiscono i compiti e le modalita'  di  attivazione  del
sistema  informatizzato   faunistico   venatorio   regionale,   quale
strumento informatico necessario  alla  gestione  della  raccolta  ed
elaborazione  dei  dati  necessari  per  supportare  l'attivita'   di
programmazione  e  di  pianificazione  faunistico  venatoria   svolta
dall'osservatorio per la  fauna  e  l'attivita'  venatoria  istituito
presso la competente struttura della Giunta regionale; 
    14. di accogliere il parere della seconda commissione  consiliare
e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione: 
      - del punto in cui con riferimento  all'art.  1  si  chiede  di
chiarire  che  la  disposizione  inerente  al  divieto  di  posizioni
direttive e dirigenziali non si applica alle posizioni gia' esistenti
alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto tale figura
non  e'  prevista  dalla  vigente  normativa  e  in  ogni   caso   e'
disciplinata  dalle  norme  transitorie  inerenti  il  passaggio  dei
rapporti giuridici conseguenti alla recente riforma degli ATC; 
      - del punto in cui con riferimento all'art.  49  si  chiede  di
stabilire le misure minime delle gabbie per gli uccelli  da  richiamo
al di fuori dell'attivita' venatoria, in quanto tale disciplina esula
dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria; 
      - del punto in cui con riferimento all'art. 55 si chiede che in
caso  di  non  utilizzo   dell'appostamento   fisso,   l'appostamento
temporaneo non puo' essere realizzato usufruendo del sito  apprestato
per  l'appostamento  fisso,  stante   la   difficolta'   tecnica   di
identificare con certezza il limite di tale sito; 
      - del punto in cui con riferimento  all'art.  73,  comma  4  si
chiede di riportare a quaranta il numero  dei  cacciatori  necessario
per formare la squadra, in quanto si deve  tener  conto  della  forte
diminuzione del numero di cacciatori in questi ultimi anni; 
    15. per assicurare che le nuove  norme  siano  applicabili  prima
dell'apertura della stagione venatoria  2017  -  2018  e'  necessario
prevedere  che  il  regolamento  entri  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Funzionamento degli ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994) 
 
  1. Le  sedute  del  comitato  di  gestione  sono  pubbliche,  ferma
restando la possibilita' per il comitato di gestione di  disporne  la
riservatezza  quando  sono  trattati  argomenti  contenenti  dati   o
informazioni soggette alla disciplina di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) o fattispecie relative al contenzioso. Tutte le  sedute  e
le deliberazioni del comitato di gestione devono essere verbalizzate,
numerate,  archiviate  e  pubblicate   sul   sito   web   dell'ambito
territoriale di caccia (ATC) entro i trenta giorni successivi. 
  2.  Gli  atti  degli  ATC  sono  soggetti  alla   normativa   sulla
trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni). 
  3. I lavori del comitato, propedeutici alle attivita'  decisionali,
possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni  membri
del comitato stesso alle quali  possono  anche  partecipare  soggetti
esterni dotati di specifiche competenze. 
  4. Il  revisore  puo'  assistere  alle  riunioni  del  comitato  di
gestione. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  12  della
legge 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per  il  prelievo  venatorio),  l'ATC  puo'  dotarsi  di  personale
dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali 
  6. Il comitato di  gestione  decide  in  ordine  al  fabbisogno  di
servizi, forniture, incarichi  professionali,  personale  tecnico  ed
amministrativo. 
  7. Il comitato  di  gestione  provvede  entro  il  mese  di  aprile
all'approvazione del piano dei fabbisogni. Il piano e' trasmesso alla
centrale unica di committenza di cui all'art.  11-sexies  della  l.r.
3/1994.